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STATUTO

Statuto dell’Associazione Culturale 8 Bit Inside – ONLUS

Titolo I: denominazione, sede, durata e autonomia

Art. 1

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi del Decreto Legislativo 460 del 1997, l’Associazione Culturale denominata “Associazione Culturale 8 Bit Inside – ONLUS”. Essa è una libera Associazione, senza fini di lucro, autonoma, democratica ed indipendente da ogni potere economico, politico, religioso o sindacale.

L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.

Art. 2

L’Associazione ha sede legale e domicilio fiscale in Grottaferrata (RM), via Gregorio di Tuscolo, 48. L’Associazione potrà, qualora se ne presenti l’opportunità o la necessità, istituire nuove sezioni, sedi di riunione locali e secondarie, nonché cambiare la sua sede legale ed il domicilio fiscale, senza modifica statutaria, ma dandone comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà sciogliersi solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Titolo II: finalità

Art. 4

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. È assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i Soci durante la vita dell’associazione.

L’Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza né alle condizioni socio-economiche.

Art. 5

Lo scopo primario dell’Associazione è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, relativamente alla creazione, mantenimento e sviluppo del Museo Interattivo del Computer di Roma.

La dotazione iniziale del materiale sarà conferita al Museo dai Soci Fondatori. In seguito, l’Associazione potrà accettare, anche da terzi non associati, donazioni, affidamenti e/o dazioni in comodato di beni mobili ed immobili, destinati alle finalità dell’Associazione ed all’arricchimento del Museo.

Il Museo sarà sede di studi e di ricerca, spazio in cui avere, attraverso eventi e mostre, un’occasione periodica di approfondimento e arricchimento dei materiali conservati. L’Associazione non svolgerà alcuna attività diversa da quelle istituzionali, qui sopra menzionate, ad eccezione di quelle accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Preservare, accrescere, manutenere e mantenere funzionante il patrimonio di oltre 1000 pezzi della Collezione Ermini di computer, console di gioco, dispositivi di networking, software, periferiche e documentazione dagli anni ’70 ad oggi, patrimonio tecnologico-storico di rilievo nazionale ed internazionale con molti dispositivi che rappresentano pietre miliari nella storia dell’Informatica;
  • Operare affinché all’interno del Comune o della Provincia di Roma sia costituito un Museo dell’Elettronica, dell’Informatica e delle Telecomunicazioni possibilmente aperto al Pubblico per il godimento del sopracitato patrimonio;
  • Organizzare, mantenere e gestire il summenzionato Museo, allo scopo di manutenere, preservare, accrescere e rendere fruibile al Pubblico la suddetta collezione Ermini, nonché le collezioni di eventuali altri Soci o terzi non Soci che portino in comodato d’uso all’Associazione la propria collezione di materiale appartenente allo stesso ambito tecnologico;
  • Recuperare conoscenze e materiale inerente alla Storia dell’Elettronica, dell’Informatica e delle Telecomunicazioni;
  • Restaurare il suddetto materiale;
  • Preservare, condividere e divulgare le suddette conoscenze ed il suddetto materiale.

Per il raggiungimento dello scopo associativo, l’Associazione opererà in accordo con le Istituzioni Pubbliche e potrà compiere tutti gli atti ed operazioni oltre ad intraprendere tutte le iniziative utili e necessarie alla sua realizzazione.

L’Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

L’Associazione potrà anche stringere collaborazioni con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

Art. 7

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative e a patto che siano espressamente ammesse ai sensi del D. Lgs. 460/97. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Art. 8

L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’iscrizione ai vari registri e/o Albi Nazionali, Regionali, Provinciali e/o Comunali.

Titolo III: Soci

Art. 9

L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida senza riserve gli scopi, lo spirito e gli ideali e ne accetti lo Statuto ed i regolamenti, nonché intenda partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli stessi.

L’Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La struttura dell’Associazione è democratica.

Tutti gli associati o partecipanti maggiori d’età, senza distinzioni, hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’intenzione all’adesione si attua mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera. La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di adesione per l’anno sociale seguente, uguale per tutti i Soci.

La tessera dell’Associazione deve essere rinnovata ogni anno entro il 30 Giugno in unica soluzione non rimborsabile. La tessera è personale e non cedibile.

Art. 10

Dell’Associazione possono far parte persone fisiche e persone giuridiche interessate all’attività dell’Associazione stessa. L’Associazione è costituita dai Soci fondatori e da Soci aderenti che richiedono di entrare a far parte dell’Associazione stessa.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • Indicare dati anagrafici od associativi;
  • Dichiarare per iscritto di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
  • Impegnarsi al pagamento della quota associativa.

La domanda di ammissione comporta obbligatoriamente l’autorizzazione dei Soci, anche se minori, ad essere ripresi in fotografie e/o video, effettuati ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione. La domanda di ammissione comporta inoltre obbligatoriamente l’autorizzazione alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del Socio, anche se minore, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello.

Art. 11

Tutti i Soci hanno diritto di:

  • Ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno;
  • Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • Se maggiorenni, voto attivo e passivo per qualsiasi carica sociale e diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
  • Essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata;
  • Usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione.

Art. 12

Tutti i Soci hanno il dovere di:

  • Accettare ed osservare il presente statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  • Corrispondere all’Associazione le quote sociali annuali nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo; tali quote, così come qualsiasi altro contributo associativo, non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
  • Difendere il buon nome dell’Associazione e comportarsi correttamente, sportivamente, con buona fede, onestà, probità e rigore morale sia all’interno sia all’esterno dell’Associazione;
  • Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Art. 13

Le attività svolte dai Soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 14

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 15

I Soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

  • Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea.

Art. 16

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 17

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione, nonché alle attività da essa organizzate, solo i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

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Titolo IV: organi e cariche sociali dell’Associazione

Art. 18

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali dell’Associazione sono:

  • Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci);
  • Vicepresidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo);
  • Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo);
  • Tesoriere (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo).

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19

L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo sovrano dell’Associazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, quindi entro il 30 Aprile. Essa è convocata, inoltre, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E’ Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 20

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà, mediante comunicazione con posta elettronica, pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione, o in qualsiasi altra forma eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. La comunicazione contiene i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo (eventualmente anche audio/video) dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo (eventualmente anche audio/video) dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 21

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria avverrà, mediante comunicazione con posta elettronica, pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione, o in qualsiasi altra forma eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. La comunicazione contiene i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo (eventualmente anche audio/video) dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo (eventualmente anche audio/video) dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 22

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante, in caso di assenza del Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, in caso di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante, in caso di assenza del Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 23

Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria o Straordinaria), con diritto di voto, sia attivo sia passivo, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo o passivo.

Ogni associato dispone di un solo voto, in base all’art. 2538 comma 2 del Codice Civile (principio già contenuto nel previgente art. 2532 comma 2 del Codice Civile). E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

Art. 24

E’ altresì ammesso l’intervento da remoto tramite strumenti di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 25

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

  • Elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • Approva il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio annuale trascorso, redatto dal Consiglio Direttivo;
  • Approva il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo, redatto dal Consiglio Direttivo;
  • Approva il programma delle attività dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo;
  • Approva il regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo, redatto dal Consiglio Direttivo;
  • Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
  • Esamina e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 26

L’Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

  • Esamina e delibera sulle modifiche dello Statuto;
  • Esamina e delibera sull’eventuale trasformazione o scioglimento dell’Associazione nonché su delibere urgenti;
  • Esamina e delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 27

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 28

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 29

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 30

Tutte le delibere delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci, nonché i bilanci ed i rendiconti sono inviati ai Soci tramite posta elettronica.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto; è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni tre anni su una lista unica aperta a tutti i Soci regolarmente iscritti. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Qualunque Socio è eleggibile, anche se non iscritto alla lista unica. La votazione sarà da ritenersi valida per l’elezione. L’eletto ha diritto di scegliere se accettare la nomina o meno. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione utile, con una nuova votazione. Possono far parte del Consiglio gli associati maggiorenni. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il primo Consiglio Direttivo rimane in carica fino al 31.12.2018.

Art. 32

Anche per il Consiglio Direttivo, è ammesso l’intervento da remoto tramite strumenti di audioconferenza e/o videoconferenza, alle stesse condizioni espresse nell’Art. 24.

Art. 33

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con posta elettronica almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo (eventualmente anche audio/video) della seduta. Il Consiglio direttivo è comunque validamente insediato anche quando tutti i membri siano riuniti e decidano all’unanimità la volontà di lavorare in seduta Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato in qualsiasi sede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo:

  • Elegge il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie;
  • Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  • Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • Elabora il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio annuale trascorso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Delibera in merito alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • Elabora il bilancio preventivo delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Delibera in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali (nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative) da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • Prende decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • Redige e approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • Delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei Soci;
  • Determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

I membri del consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni nell’ambito della medesima disciplina.

Art. 34

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Egli è quindi responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione e firma corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni, ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria dei Soci, curandone l’applicazione delle rispettive deliberazioni; sorveglia sul buon andamento dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni nelle quali viene delegato.

Al Presidente, sulla base delle direttive dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, compete promuovere l’attività dell’Associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa contestuale convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 35

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta, curando ad interim l’ordinaria amministrazione.

Art. 36

Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e restano in carica tre anni; sono rieleggibili.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza e tiene aggiornati i libri sociali.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti; prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

Per tali incombenze potranno avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.

Art. 37

Tutte le cariche sociali sono cumulabili tra loro, ad eccezione di quella di Presidente con quella di Vicepresidente.

Art. 37

Tutte le cariche sociali sono cumulabili tra loro, ad eccezione di quella di Presidente con quella di Vicepresidente.

Titolo V: entrate e patrimonio dell’Associazione

Art. 38

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione e comunque acquisiti;
  • Dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

  • Dalle quote associative, dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.

  • Dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci;
  • Dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  • Da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
  • Da contributi delle amministrazioni comunali e di altri enti pubblici e privati, ivi comprese le donazioni che possono arrivare con il 5×1000;
  • Dai proventi relativi alla vendita dei biglietti d’ingresso, quando il Museo sarà aperto al pubblico;
  • Da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  • Da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall’Associazione, per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale, con ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano, e che siano espressamente ammessi ai sensi del D. Lgs. 460/97.

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Data la mancanza di fini di lucro è assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i Soci durante la vita dell’associazione, ed è obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse; salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento interno fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI: rendiconto economico e finanziario

Art. 39

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, e da questa approvato in sede di riunione Ordinaria, entro il trenta aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico-finanziario deve contenere tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso, con distinzione tra quelle attinenti alle attività istituzionali e quelle relative alle attività direttamente connesse. Il rendiconto economico-finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e potrà essere consultato da ogni Socio.

Art. 40

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

Titolo VII: scioglimento dell’Associazione

Art. 41

L’eventuale scioglimento dell’Associazione potrà essere deciso soltanto dall’Assemblea Straordinaria, secondo le modalità descritte nell’Art. 29. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà a restituire ai legittimi proprietari tutto il materiale avuto in comodato d’uso gratuito dai Soci o da terzi non Soci. L’Assemblea provvederà quindi alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero, i beni della stessa, tolte le passività, verranno distribuiti ad un’Associazione ONLUS o ad un ente scelti dall’Assemblea avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

Titolo VIII: privacy

Art. 42

In ottemperanza della Legge 675 del 31-12-1996 e dell’Art. 23 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, gli organi statutari dell’Associazione useranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sull’attività dell’Associazione stessa, salvo richiesta del donatore o dell’associato di rendere pubblici i propri dati.

Art. 43

Chi si iscrive all’Associazione accetta di fornire spontaneamente dati personali come nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica esatti, al fine di poter essere identificato e contattato correttamente, nonché di permettere la partecipazione agli eventi e alle attività organizzati dalla stessa. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata iscrizione all’Associazione. Tali dati non saranno oggetto di trattamento e di comunicazione a terzi, se non previo espresso consenso scritto da parte dell’associato.

Titolo IX: clausola compromissoria

Art. 44

Gli Associati s’impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l’Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l’Associazione, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte dell’Associato, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo di comune accordo fra i primi due.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Il Collegio Arbitrale giudicherà “ex bono ex aequo” senza formalità di procedura. Il ricorso all’Assemblea deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Titolo X: disposizioni finali

Art. 45

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rimanda al regolamento dell’Associazione ed in mancanza alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci fondatori all’Atto Costitutivo.

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